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PIANO RIAPERTURE AZIENDE BAR RISTORANTI REGIONE VENETO LE REGOLE PER RIAPRIRE PARRUCCHIERI PALESTRE AZIENDE NEGOZI ABBIGLIAMENTO LE DECISIONI DI ZAIA LE REGOLE

OGGETTO: Approvazione del “Piano regionale per la riapertura delle attività produttive”
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si intende approvare il “Piano regionale per la riapertura delle attività
produttive”, finalizzato a supportare le imprese/aziende nella gestione della “Fase 2” dell’emergenza
COVID-19 e articolato nel “Manuale per la riapertura delle attività produttive” e nel “Progetto Pilota”.
Il relatore riferisce quanto segue.
Fin dai primi casi di COVID-19 registrati nel territorio regionale, gli ambienti di lavoro sono stati
considerati uno degli scenari strategici dove mettere in atto misure di contenimento per prevenire ulteriori
focolai, coinvolgendo e responsabilizzando fin da subito l’intero sistema aziendale della prevenzione
secondo l’architettura prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, anche Territoriali), che rappresenta la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del
rischio connesso alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2. Pertanto, a livello regionale sono state
prodotte, divulgate e puntualmente aggiornate indicazioni operative finalizzate a supportare le imprese nella
prima fase emergenziale (“COVID-19 – Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro non sanitari”, prima edizione del 2 marzo 2020), successivamente allineate alle misure definite a
livello nazionale dal Protocollo di regolamentazione condiviso tra le parti sociali in data 14 marzo 2020.
La gestione della prima fase ha consentito inoltre di acquisire esperienze ed elementi conoscitivi utili per
affrontare la cosiddetta “Fase 2”, nella quale le misure necessarie per favorire il contenimento della
diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 devono essere adattate ad una riattivazione progressiva e
controllata del tessuto produttivo.
In tale percorso, la Regione del Veneto (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e
Direzione ICT e Agenda Digitale), in collaborazione con Azienda Zero (UOC Sistemi Informativi), ha
definito un “Piano regionale per la riapertura delle attività produttive” (di seguito “Piano”), finalizzato a
supportare le aziende nella gestione della “Fase 2”.
Il “Piano” si fonda su 2 elementi fondamentali:
• Il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” (di seguito “Manuale”), di cui all’Allegato
A, contenente indicazioni operative pratiche per supportare le attività produttive a riprendere o
continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori e, di conseguenza, della collettività.
Il “Manuale”, frutto di un lavoro congiunto tra pubblica amministrazione, parti sociali e
rappresentanti delle categorie economiche, è stato presentato preliminarmente in data 17 aprile 2020
al fine di raccogliere contributi e osservazioni. Successivamente, il “Manuale”, opportunamente
integrato in base ai contributi ricevuti, è stato allineato alle previsioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché della lettera circolare del Ministero della Salute del
29 aprile 2020, e infine riproposto alle parti sociali in data 30 aprile 2020. Eventuali valutazioni in
merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle indicazioni contenute nel “Manuale”
saranno considerate in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori
indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale, nonché in base agli esiti del Progetto
Pilota descritto di seguito.
• Il “Progetto Pilota”, di cui all’Allegato B, finalizzato a testare il modello per la riapertura (sanitario,
organizzativo, informativo) e a valutarne l’estensione e la sostenibilità su scala più ampia. In sintesi,
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il Progetto Pilota, che prevede il coinvolgimento di un campione di aziende rappresentativo del
tessuto produttivo della Regione del Veneto e un ruolo centrale per il Medico Competente aziendale,
sarà in grado di fornire alle aziende partecipanti informazioni sul livello di rischio di ogni singolo
lavoratore, integrando in particolare dati sullo stato di salute, sull’area geografica e sull’esito dei
diversi test di screening disponibili, per consentire un reinserimento o un mantenimento nel proprio
ambiente di lavoro a tutela della sua salute e della collettività.
Con riferimento al Progetto Pilota, alcune prime considerazioni in merito alla circolazione virale nella
popolazione lavorativa e all’utilizzo razionale dei diversi test diagnostici disponibili (riportate in dettaglio in
Allegato B) sono emerse da una fase di studio preliminare di natura sperimentale, avviata a seguito di
un’iniziativa proposta dalla Sezione Regionale Veneto di A.N.M.A. (Associazione Nazionale Medici
d’Azienda e competenti) e accolta dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria con nota
Prot. 156310 del 15 aprile 2020 perchè ritenuta funzionale a mettere a punto il modello organizzativo di una
successiva fase più estesa. Tale fase preliminare, circoscritta alla provincia di Padova, si è conclusa in data
30 aprile 2020. Le evidenze risultanti necessitano ora di ulteriori evidenze e conferme, da cui la necessità di
estendere il progetto su scala più ampia, coinvolgendo un campione di aziende rappresentativo dell’intero
tessuto produttivo, nonchè dei diversi ambiti territoriali.
Al fine di coordinare le azioni ritenute necessarie per l’implementazione del “Piano”, si ritiene opportuno
istituire un gruppo di lavoro rappresentativo delle seguenti strutture: per la Regione del Veneto Direzione
Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e Direzione ICT e Agenda Digitale, per l’Azienda Zero
U.O.C. Sistemi Informativi, demandando a successivo provvedimento del Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la formalizzazione di tale gruppo di lavoro.
Parimenti, si ritiene opportuno affidare il monitoraggio periodico del “Piano” al Comitato Regionale di
Coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008.
Con riferimento, inoltre, alle risorse da destinare per il supporto all’attuazione del “Piano”, utili per
l’acquisizione di servizi e prodotti finalizzati all’implementazione di quanto previsto per l’avvio e la
conduzione del Progetto Pilota, nonché per la valutazione dei suoi esiti, la normativa vigente nazionale e
regionale (D.Lgs. 81/2008, art. 13; L.R. 23/2007, art. 8 così come modificato dalla L.R. 01/2020) dispone
che gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate per violazione delle norme a tutela della salute
e della sicurezza dei Lavoratori siano utilizzati per finanziare attività di prevenzione negli ambienti di
lavoro. In particolare, l’articolo 8 della L.R. 23/2007, come modificato dalla L.R. 01/2020, al comma 1-bis
prevede che tali somme siano destinate, tra le altre, alle attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e
danni associati ad esposizione professionale, promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, demandando
alla Giunta Regionale l’individuazione di ulteriori destinazioni a supporto delle attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro.
Pertanto, con il presente provvedimento, coerentemente con la specifica disciplina nazionale e regionale, si
intende inserire il “Progetto Pilota” nell’ambito delle iniziative finanziabili con le risorse sopra indicate,
demandando a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria le indicazioni circa l’assegnazione e l’erogazione di uno specifico finanziamento a supporto delle
attività che verranno messe in atto nell’ambito del suddetto “Progetto Pilota”.
Infine, nell’ambito dello sviluppo del “Progetto Pilota”, nonché in fase di elaborazione dei suoi esiti, si
ritiene opportuno promuovere collaborazioni con il mondo della ricerca, dell’Università e con le associazioni
di categoria al fine di avviare iniziative particolari su filiere verticali, anche condividendo dati aggregati e
anonimi provenienti dal sistema informativo sanitario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
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legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;
VISTE la L.R. n. 1/1997, la L.R. n. 54/2012, la L.R. n. 19/2016;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 23/2007, così come modificata dalla L.R. n. 1/2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 04/05/2020.
DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il “Piano per la riapertura delle attività produttive”, articolato nel “Manuale per la
riapertura delle attività produttive” e nel “Progetto Pilota” descritti rispettivamente nell’Allegato A
e nell’Allegato B al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria ad apportare,
con propri atti, eventuali modifiche al succitato “Manuale per la riapertura delle attività
produttive”, in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria a definire
tutta la documentazione amministrativa e gli strumenti necessari per l’attuazione e la conduzione del
Progetto Pilota;
5. di istituire il “Gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano per la riapertura delle attività produttive”,
demandandone la definizione ad un successivo provvedimento del Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;
6. di individuare le risorse finanziarie finalizzate al supporto del “Piano” nelle somme derivanti dagli
introiti delle sanzioni irrogate a seguito del riscontro di violazioni delle norme a tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, coerentemente con la disciplina nazionale e regionale vigente,
demandando a successivi atti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria l’assegnazione e l’erogazione di uno specifico finanziamento a supporto delle attività che
verranno messe in atto nell’ambito del suddetto “Progetto Pilota”;
7. di affidare il monitoraggio periodico del “Piano” al Comitato Regionale di Coordinamento istituito
ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del
presente provvedimento;
10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel Proposta n. 804 / 2020
Proposta n. 804 / 2020
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Manuale per la riapertura delle attività produttive
Indicazioni operative per la tutela della salute
negli ambienti di lavoro non sanitari
versione 01 del 30.04.2020
Documento prodotto a cura di:
REGIONE DEL VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria
ALLEGATO A
Proposta n. 804 / 2020
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Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 Versione 01 del 30.04.2020
Manuale per la riapertura delle attività produttive

Aggiornamento rispetto alla precedente versione:
Il presente documento si colloca in continuità con i precedenti documenti di indirizzo regionali, dei
quali condivide l’impostazione e le finalità strategiche. Le indicazioni operative qui contenute, in larga
misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate
alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle
parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale
NOTA BENE
Dalla data di efficacia delle indicazioni contenute nella presente versione, destinata in particolar
modo alla cosiddetta Fase 2, si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate
nelle versioni precedenti.
Eventuali successivi aggiornamenti saranno pubblicati nel sito istituzionale della Regione del
Veneto, all’indirizzo:
www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro
ALLEGATO A
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Manuale per la riapertura delle attività produttive

Sommario
Obiettivi e destinatari del documento …………………………………………………………………………….. 1
Definizioni…………………………………………………………………………………………………………………….. 2
Indirizzi generali……………………………………………………………………………………………………………. 3
Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)……………………………………………… 3
Definizione di un piano di intervento …………………………………………………………………………… 3
Attuazione delle indicazioni operative …………………………………………………………………………. 4
1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro …………………………… 4
2. Informazione ……………………………………………………………………………………………………. 5
3. Limitazione delle occasioni di contatto ………………………………………………………………. 5
4. Rilevazione della temperatura corporea …………………………………………………………….. 7
5. Distanziamento tra le persone …………………………………………………………………………… 8
6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie …………………………………………………. 8
7. Dispositivi di protezione individuale ………………………………………………………………….. 9
8. Uso razionale e giustificato dei test di screening ………………………………………………… 9
9. Gestione dei casi positivi ………………………………………………………………………………… 10
10. Ruolo del Medico Competente ……………………………………………………………………… 12
ALLEGATO A
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Manuale per la riapertura delle attività produttive
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Obiettivi e destinatari del documento
La diffusione pandemica dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute
pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive deve necessariamente seguire i provvedimenti
speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione del quadro epidemiologico.
La prima fase emergenziale (cosiddetta Fase 1) ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure
per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, riprese e
sistematizzate a livello nazionale dal Protocollo di regolamentazione condiviso tra le parti sociali in
data 14 marzo 2020. La gestione di tale prima fase ha consentito inoltre di acquisire esperienze ed
elementi conoscitivi utili per affrontare la cosiddetta Fase 2, nella quale le misure necessarie per
favorire il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 dovranno essere adattate ad
una progressiva riattivazione del tessuto produttivo.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo
l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, anche Territoriali) costituisce la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata
del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva
di ogni singolo lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo
per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e
responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è fornire indicazioni operative
finalizzate a supportare tutte le attività produttive a garantire misure per la tutela della salute dei
lavoratori: sia aziende che non hanno mai sospeso l’attività, sia aziende che si apprestano a ripartire
al termine del lockdown, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro
una ripresa delle attività in sicurezza. Diversamente, per la definizione e la gestione clinica dei casi
sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il
personale delle aziende sanitarie e socio-sanitarie addetto all’assistenza di casi e contatti, si rimanda
alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati.
Nel Manuale, le previsioni del protocollo nazionale approvato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 sono state ulteriormente approfondite per fornire indirizzi
applicativi pratici. Per eventuali aspetti non esplicitamente trattati nel presente documento, si
rimanda al citato protocollo nazionale. L’attuazione delle misure indicate, ritenute appropriate per
garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori, comporta l’adempimento da parte delle
imprese degli obblighi per la riapertura o per la continuazione delle rispettive attività.
Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti
indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di
eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale, nonché in base agli esiti
del progetto pilota avviato a livello regionale.
In particolare, per ulteriori e più dettagliati indirizzi operativi specifici per i principali settori di attività
(AGRICOLTURA, AGRITURISMO, EDILIZIA, MANIFATTURIERO, COMMERCIO, LOGISTICA,
RISTORAZIONE, SERVIZI ALLA PERSONA), si rimanda ai documenti in corso di pubblicazione
prodotti da INAIL e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, finalizzati a offrire alle imprese
un valido – e unico per tutto il territorio nazionale – strumento di declinazione e applicazione del
Protocollo siglato a livello nazionale.
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Manuale per la riapertura delle attività produttive
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Definizioni
Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine
COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.
Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai
fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della
Salute del 27 febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento
in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento
epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto
entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni
internazionali1
; sono state evidenziate le situazioni ritenute più plausibili per i contatti negli ambienti
di lavoro):
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es.
stretta di mano)
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala
d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metri
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante
l’utilizzo di DPI non idonei
▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza
e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

1 European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 febbraio 2020,
disponibile all’indirizzo https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novelcoronavirus-2019-ncov
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Indirizzi generali
Il percorso ritenuto necessario per la ripresa o la prosecuzione delle attività negli ambienti di lavoro
durante la cosiddetta Fase 2 si basa sulle seguenti tappe, da predisporre e organizzare
tempestivamente, anche nelle aree in cui la circolazione del coronavirus SARS-CoV-2 è avvenuta
in misura ridotta, per consentire una progressiva ripartenza del tessuto produttivo non appena i
provvedimenti governativi lo consentiranno:
Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”)
Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico
(“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e
controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale
referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro
stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane
confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il
comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza
dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno
come ripartiti dal datore di lavoro.
Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST),
quali l’artigianato, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi
comitati paritetici di riferimento.
Definizione di un piano di intervento
Per la pianificazione, l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle
attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle
esigenze delle singole realtà, o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più incisive, si
ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico
Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati,
adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione,
basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
Tale piano di intervento può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè
opportunamente integrate), così come può costituire un addendum connesso al contesto
emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
All’interno del piano, dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno
primariamente, in un’ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del Datore di Lavoro,
supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in
considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni
del presente manuale.
Per le attività produttive che sono rimaste operative durante la fase di lockdown, conformemente
alle previsioni dei provvedimenti governativi, le procedure/istruzioni operative già in essere dovranno
essere aggiornate secondo le previsioni del presente manuale.
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Coerentemente con quanto precisato dal protocollo nazionale di regolamentazione, il rischio
associato all’esposizione a SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale
scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a tale rischio, se non in
ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente
documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura
professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio
generico per la popolazione generale.
#Nota integrativa per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare
In considerazione della specificità di tali organizzazioni, l’individuazione del “COVID Manager” e la
formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si
ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per
l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.
Attuazione delle indicazioni operative
La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Tali condizioni sono illustrate nei 10 punti di seguito riportati, integrate in alcuni casi da soluzioni
specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi. In ogni caso, ciascuna organizzazione potrà
modulare e adattare le misure di cui al presente Manuale sulla base delle proprie specificità
organizzative, valutando altresì misure differenti perché di efficacia pari o superiore.
1. Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro
Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni
emanate dal Ministero della Salute2
, una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale
accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica
durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente
soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione.
In tali ambienti, la pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le
soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita,
che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un
detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile
a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso,
i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Dovranno essere considerati con particolare attenzione, laddove presenti, i locali accessori (es.
spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di
lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti
utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e
prolungato (es. servizi alla persona). Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola
2 Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti” (paragrafo “Pulizia di
ambienti non sanitari”)
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postazione di lavoro da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata
soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune.
Per gli ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).
Parimenti, deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio
di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi
di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione
meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve
essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria.
2. Informazione
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di
imprese appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e
le misure adottate dall’azienda, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.
Le informazioni riguardano in particolare:
秒 l’obbligo di rimanere a casa o comunque presso la propria dimora abituale in presenza di
febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medi co di Medicina
Generale;
秒 l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie;
秒 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare
accesso in azienda, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene evitare contatti stretti3
con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
秒 l’impegno di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o altri soggetti in base alla
specifica organizzazione aziendale) in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti
successivamente all’ingresso in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in
particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione del contagio.
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili.
3. Limitazione delle occasioni di contatto
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, le misure
organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con
soluzioni innovative relative all’articolazione dell’orario di lavoro e dei processi produttivi, sono
le seguenti:
秒 favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o
“smart working”), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e
3 Per la definizione di “contatto stretto” si fa riferimento ai criteri applicabili riportati a pag. 3
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legislazione vigente, soprattutto per le attività amministrative e d’ufficio che possono essere
svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
秒 adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre
al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della
prestazione lavorativa lo consenta;
秒 ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
秒 ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;
秒 ridurre al minimo l’accesso contemporaneo di più visitatori e clienti, ad esempio ampliando
le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);
秒 individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio
mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto
della distanza di almeno 1 metro;
秒 regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla
ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
秒 evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in
ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a
distanza;
秒 privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o
in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una
superficie di 4 m2
/persona;
秒 se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare
il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che
la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;
秒 individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e
vietare loro l’utilizzo di quelli del personale aziendale.
Nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in
via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad
evitare l’impiego dei servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso
verranno comunque messe a disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani.
#Nota integrativa in tema di formazione e aggiornamento professionale
Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi, nell’intero territorio nazionale,
analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi
professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti
privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale, si ritiene che il
mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in
caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità,
l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie
attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione
non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal
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caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere
adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità
che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto,
fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante
collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e
discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito,
e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti
alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in
entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così
come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai
soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
#Nota integrativa in tema di verifiche e manutenzioni periodiche
Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio
e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale
disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti
e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di
sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza,
porte antincendio, etc.
Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di
ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito
produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello
nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave
e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al
termine dell’emergenza sanitaria.
4. Rilevazione della temperatura corporea
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.
Pertanto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale (lavoratori, fornitori, trasportatori,
lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche
occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo
prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate
in ogni singola organizzazione aziendale, anche relativamente all’utilizzo di idonei dispositivi di
protezione individuale per l’addetto alla rilevazione.
In caso di temperatura >37.5 °C no n potrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le
persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate
al proprio Medico di Medicina Generale.
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Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni
che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso
acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite
dai medesimi soggetti.
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo, rilasciata dal Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
#Nota integrativa per le micro- e piccole imprese, per le ditte individuali e per le imprese
a conduzione familiare
Nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in
considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori
presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una
dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute generale e all’assenza di sintomi similinfluenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi.
#Nota integrativa per il settore dell’edilizia
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori
e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà definire le modalità di
rilevazione della temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici.
5. Distanziamento tra le persone
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”)
nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con
materiali, una superficie di 4 m2
/persona.
Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e regolamenta l’accesso a spazi comuni,
spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es.
aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo
di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza
droplet” (almeno 1 metro di separazione).
#Nota integrativa per il settore dell’edilizia
Nelle attività che di norma implicano la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese (ad
esempio nel caso dei cantieri edili) devono essere previste modalità di distanziamento operativo,
tra le quali l’alternanza delle imprese nello stesso spazio lavorativo da pianificare a cura del
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento,
sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto
delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie e mettendo a
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disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché
strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire. I detergenti per le mani devono
essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.
7. Dispositivi di protezione individuale
Tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le
condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico,
impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica,
condivisione di mezzi di trasporto.
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal
coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e
mascherine con protezione FFP2/FFP3:
Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere
dispositivi medici, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18.
Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi
dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la
protezione da SARS-CoV-2, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del medesimo decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia
prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi.
Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi
dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE o se
sono prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da
un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti
monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo
opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione
specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
La protezione delle vie respiratorie e delle mani potrebbe già essere prevista in condizioni
ordinarie in base al profilo di rischio di ogni singola mansione (per la quale possono essere già
previsti dispositivi di protezione di efficacia anche superiore).
#Nota integrativa per il settore dell’agricoltura
Nel settore dell’agricoltura, durante l’attività all’esterno dei locali aziendali, le indicazioni sopra
riportate relative all’utilizzo di dispositivi di protezione per le vie respiratorie e per le mani si
applicano qualora compatibili con lo svolgimento della mansione lavorativa.
8. Uso razionale e giustificato dei test di screening
Allo stato attuale non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei
lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Tuttavia, in previsione di una
graduale ripresa delle attività produttive, è in corso un progetto pilota sperimentale di livello
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regionale finalizzato a caratterizzare la circolazione virale nella popolazione lavorativa e ad
acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili.
In tale ambito, l’effettuazione di test di screening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la
supervisione, del Medico Competente (tampone naso-faringeo, test sierologici e, se validati
dalle competenti strutture tecnico-scientifiche pubbliche, test sierologici rapidi) potrà avvenire
nell’ambito della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del Datore di Lavoro. Resta inteso
che l’inquadramento diagnostico e la gestione dei soggetti sintomatici è a carico delle strutture
del Sistema Sanitario Nazionale.
In ogni caso, per l’effettuazione dei test dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
秒 idoneità del personale sanitario coinvolto, sia in termini di qualificazione e capacità tecniche,
sia di misure di prevenzione e protezione;
秒 rispetto degli standard per l’effettuazione dei test, in ogni loro fase (dalla predisposizione dei
locali al conferimento al laboratorio autorizzato);
秒 rispetto dei flussi informativi e degli obblighi di notifica alle strutture sanitarie competenti;
秒 corretta comunicazione degli esiti ai lavoratori coinvolti.
Tali indicazioni saranno integrate sulla base degli esiti del progetto pilota in corso a livello
regionale, con particolare riferimento all’algoritmo più appropriato per lo screening dei lavoratori
da parte del Medico Competente.
Si precisa infine che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute4
, sebbene l’impiego di kit
commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un’esigenza in situazioni
di emergenza, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili
rimangono quelli basati sul rilevamento di RNA virale in secrezioni respiratorie (tampone nasofaringeo), da eseguire presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi
individuati dalle Regioni. I test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici
necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo
stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione
di RNA virale dai tamponi naso-faringei secondo i protocolli indicati dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Pertanto, ad oggi l’uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali,
nonché, nei contesti occupazionali, per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione,
risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle
strutture tecnico-scientifiche nazionali o nell’ambito delle indagini preliminari di carattere
sperimentale sopra citate.
9. Gestione dei casi positivi
Eventuali casi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) andranno
tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico
di Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo
le procedure previste. Diversamente, casi di possibile/probabile infezione (test sierologici
suggestivi di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio
Sanitario Regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma.
4 Lettera circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test
diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla
diagnosi di laboratorio”; Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
negli ambienti di lavoro e nella collettività”
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In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e
committente dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti.
Si precisa, inoltre, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti
stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto
stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari,
che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto
(vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto
con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque
fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono
necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle
raccomandazioni espresse per la popolazione generale.
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute
appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della
collaborazione del Medico Competente, anche nell’ambito di iniziative di
informazione/formazione:
秒 Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto
assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria
abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici), dandone
contestuale informazione alle autorità competenti.
秒 Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con
un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già
stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività
lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica
e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora
(con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio medico di
medicina generale o il servizio di continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione
dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve
assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori,
visitatori).
秒 Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre
e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso aziendale, una volta adeguatamente formati, ad integrazione di
quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al
soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali
eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
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秒 Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un
quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non
collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali
contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda
sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14
giorni dall’ultimo contatto avvenuto.
In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti
frequentati dal soggetto.
秒 Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa (qualora consentito
ai sensi dei provvedimenti nazionali):
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate
sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali5
al fine di
valutare, in collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta
prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle
disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
秒 Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi
tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente
competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva.
10. Ruolo del Medico Competente
La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché
l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spettano alle strutture del Servizio Sanitario
Regionale, che oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti
a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti
stretti e per i casi sintomatici non gravi.
Tuttavia, in sinergia con i soggetti e le strutture del Sistema Sanitario Regionale (Dipartimenti di
Prevenzione, Medici di Medicina Generale), anche per il Medico Competente è concretamente
ipotizzabile una funzione nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori delle aziende per le
quali è incaricato, nonché per la collettività, anche in termini di collaborazione all’identificazione
precoce dei contatti in ambito lavorativo.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni di natura operativa, coerenti in larga
misura con le raccomandazioni del Ministero della Salute6
, finalizzate a promuovere l’adozione
da parte dei Medici Competenti di comportamenti omogenei sull’intero territorio regionale.
5 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
6 Lettera circolare n. 14915 del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e
nella collettività”
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Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, coerentemente con le previsioni del protocollo
nazionale, dovranno essere garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive,
per cambio mansione, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute
superiore a 60 giorni continuativi.
Per quanto riguarda le visite mediche periodiche, esse rappresentano certamente un’occasione
utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le
raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita. Pur ritenendo, in
linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti
periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti
per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello
nazionale, si prende atto che i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non
sospendere la sorveglianza sanitaria periodica.
In ogni caso, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere garantite al Medico
Competente le condizioni per poter operare in sicurezza.
Le precedenti indicazioni regionali, che prevedevano la facoltà, stante l’esigenza superiore di
tutela della salute pubblica, di esprimere il previsto giudizio di idoneità anche a seguito di
valutazione documentale e/o valutazione a distanza, se ritenuta sufficiente dal Medico
Competente per l’espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione
di questionari anamnestici), non sono in linea con le recenti raccomandazioni ministeriali.
Pertanto, pur ritenendo che tale misura eccezionale ma coerente con analoghe disposizioni
adottate anche a livello nazionale (es. possibilità per i Medici di Medicina Generale di certificare
lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica; possibilità per le commissioni istituite
presso le Aziende Sanitarie Locali di esprimere giudizi a seguito di sola valutazione
documentale), sia funzionale a ridurre le occasioni di contatto e di spostamento, a tutelare i
lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del
virus, a tutelare il Medico Competente da esposizioni a rischio, nonché a consentirgli di prestare
la propria assistenza ad un numero maggiore di soggetti (lavoratori, aziende), si prende atto
dell’indicazione del Ministero della Salute circa l’imprescindibilità del contatto diretto tra Medico
Competente e lavoratore.
Inoltre, ai sensi delle indicazioni ministeriali, per i lavoratori positivi all’infezione da SARS-CoV2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta
negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte dei Dipartimenti di Prevenzione
territorialmente competenti, è prevista la visita medica precedente la ripresa dell’attività
lavorativa indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Infine, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori “fragili”, le previsioni del protocollo nazionale
di regolamentazione condiviso con le parti sociali, in base al quale spetta al Medico Competente
segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non
solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma
anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche
non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come
potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Si evidenzia altresì che ciascun lavoratore ha la facoltà di segnalare al Medico Competente,
nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi eventualmente della visita
medica a richiesta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventuali
situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità.
ALLEGATO A pag. 16 di 18
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Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire
indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico
Competente, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individui la forma di tutela più
appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità,
nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.
Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello
nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 8 marzo 20207
e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 188
.
Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le
condizioni, l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad
eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente
documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura
professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al
rischio generico per la popolazione generale.
Infine, oltre alle considerazioni in tema di sorveglianza sanitaria e di gestione del lavoratore
“fragile”, nonché a quanto indicato nel punto precedente, con particolare riferimento alla
gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto il Medico
Competente, se presente in azienda, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni, da
estendere ad eventuali collaboratori sanitari.
▪ Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la
propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di
informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla
autorità sanitarie competenti (comprese le raccomandazioni per i lavoratori “fragili”), di
osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle
mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive
disposte a livello nazionale, nonché di consentire l’assistenza ad un numero maggiore di
aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di
collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
▪ Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la
regolamentazione dell’accesso alle sale d’aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle
indicazioni per la pulizia e decontaminazione degli ambienti previste dalle circolari
ministeriali. A tal proposito, per l’effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti
integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare
7 DPCM 8 marzo 2020, articolo 3, comma 1, lettera b): “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare
di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro […]”
8 DL 17 marzo 2020, articolo 26, comma 2: “Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9”
ALLEGATO A pag. 17 di 18
Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 Versione 01 del 30.04.2020
Manuale per la riapertura delle attività produttive
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prioritariamente ambulatori medici, infermerie collocate all’interno delle aziende e unità mobili
(se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel
rispetto del “criterio di distanza droplet”, fatto salvo il tempo strettamente necessario per
l’esame obiettivo), ricorrendo ai locali messi a disposizione delle aziende solo se tale
soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori
sul territorio; questi ultimi dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere
l’applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via
respiratoria.
Inoltre, ai sensi delle indicazioni ministeriali, è opportuno che anche il lavoratore, in occasione
delle visite mediche, indossi la mascherina.
▪ Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati,
consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità9
, nonostante il dispositivo di protezione più
appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle
mascherine chirurgiche), occhiali di protezione, camice impermeabile a maniche lunghe,
guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza
epidemiologica messo in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità
residuale.
A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica) e procedere ad una regolare igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche.
Per ulteriori approfondimenti in merito alle principali modalità di trasmissione dell’infezione
da SARS-CoV-2 e sulla scelta dei dispositivi di protezione nei diversi contesti assistenziali,
si raccomanda di consultare periodicamente le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità10
.
▪ Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche
lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì
che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri
utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio
domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le
precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di
Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi,
direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e
conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali
(nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture
preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).
▪ Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni
caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che
generano aerosol, nonché, secondo le indicazioni ministeriali, degli accertamenti per la
verifica dell’assunzione di alcol tramite etilometro.
9 World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27
febbraio 2020, disponibile all’indirizzo https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215
10 Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni, Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle
protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 28 marzo 2020, Roma: Istituto Superiore di Sanità;
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev.), disponibile all’indirizzo https://www.iss.it/rapporti-covid-19
ALLEGATO A pag. 18 di 18
Progetto Pilota per la riapertura delle attività produttive
DESCRIZIONE
Il Piano per la riapertura delle attività produttive, finalizzato a supportare le aziende nella gestione della
cosiddetta “Fase 2”, oltre alla definizione del “ Manuale per la riapertura delle attività produttive ”, prevede
l’avvio di un “ Progetto Pilota” finalizzato a testare il modello (sanitario, organizzativo, informativo) per la
riapertura e la prosecuzione delle attività produttive, e a valutarne l’estensione e la s ostenibilità su scala più
ampia.
In sintesi, il Progetto Pilota prevede il coinvolgimento di un campione di azie nde rappresentativo del tessuto
produttivo della Regione del Veneto, proponendo un modello che sarà in gra do di fornire alle aziende
partecipanti e al loro Medico Competente informazioni sul livello di rischio di ogni singolo lavoratore
coinvolto, integrando dati sullo stato di salute, sull’area geografica e sull’esito d ei diversi test di screening
disponibili, per consentire il reinserimento o il mantenimento del lavoratore nel p roprio ambienti di lavoro, a
tutela della sua salute e della collettività.
Gli obiettivi specifici sono dettagliati nei seguenti punti:
a. individuazione dei flussi informativi e delle modalità di contatto più appropriate , tra le singole aziende e le
strutture del Sistema Sanitario Regionale, per la circolazione delle informazioni, an che sanitarie, ritenute
necessarie per la tutela della salute del lavoratore e della salute pubblica;
b. caratterizzazione epidemiologica della diffusione del virus nella popolazione lavorativa, mediante
l’individuazione di soggetti già infettati, guariti, immunizzati e suscettibili;
c. acquisizione di informazioni sulla siero-prevalenza e su suoi eventuali d eterminanti (es. area geografica,
classe di età, genere, mansione lavorativa);
d. acquisizione, nelle more di un intervento di armonizzazione a livello nazion ale, di elementi informativi utili
a individuare l’utilizzo più appropriato dei diversi test diagnostici e di screenin g disponibili (ricerca di RNA
virale tramite tampone naso-faringeo; ricerca di anticorpi IgM/IgG tramite prelie vo di sangue venoso o su
sangue capillare), nonché a supportare il processo di validazione dei dive rsi test sierologici da parte delle
strutture tecnico-scientifiche preposte;
e. verifica dell’efficacia delle misure di contenimento attuate negli ambienti di la voro e acquisizione di
elementi per valutare eventuali azioni correttive.
QUAL È L’IMPEGNO DELL’AZIENDA PARTECIPANTE?
L’azienda partecipante al Progetto Pilota si impegna:
a. a rispettare le misure di prevenzione contenute nel “Manuale per la riapertura delle attività produttive”;
b. a formalizzare un accordo con le rappresentanze dei lavoratori per la partecip azione al Progetto Pilota,
con il coinvolgimento del Medico Competente nominato ai sensi del decret o legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c. a trasmettere i dati anagrafici e altre informazioni necessarie relative ai lav oratori che hanno aderito al
Progetto (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sede di lavoro , numero di cellulare, indirizzo di
posta elettronica) attraverso gli strumenti predisposti a livello regionale;
d. a rispettare gli obblighi informativi e di notifica verso le strutture del Sistema Sa nitario Regionale, anche al
fine dell’adozione di eventuali provvedimenti di sanità pubblica a seguito dell’identificazione di un
eventuale focolaio epidemico nell’ambiente di lavoro.
QUAL È L’IMPEGNO DELLA REGIONE?
La Regione del Veneto, direttamente o per il tramite delle strutture del Sistem a Sanitario Regionale, si
impegna:
a. a garantire un supporto informativo per la predisposizione delle misure di pr evenzione contenute nel
“Manuale per la riapertura delle attività produttive”;
ALLEGATO B
Proposta n. 804 / 2020
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b. a fornire un sistema di verifica accessibile alle singole aziende che restituisce di “livello di rischio” di ogni
singolo lavoratore ottenuto dal sistema di biosorveglianza regionale (lavorato ri non reintegrabili per
positività o isolamento; lavori reintegrabili con associato profilo di rischio);
c. a sostenere gli oneri per l’effettuazione dei test di screening su lavorato ri asintomatici (ricerca di anticorpi
IgM/IgG tramite prelievo di sangue capillare e/o ricerca di RNA virale tramite tampon e naso-faringeo)
avvalendosi della rete di laboratori autorizzati dalla Regione del Veneto.
d. a rendere disponibili gli esiti dei test effettuati ai singoli Medici Compete nti aziendali, per il tramite di un
portale web;
e. a rendere disponibile un eventuale sistema di comunicazione diretto (es. AP P) per i lavoratori con finalità
informative, di autodiagnosi e altre funzionalità che verranno attivate sulla bas e dell’evoluzione dello
scenario epidemiologico;
f. a elaborare i dati raccolti durante il Progetto Pilota e a rendere disponibili g li esiti aggregati per migliorare
il “Manuale per la riapertura delle attività produttive”, e ai fini di programmazione s ocio-sanitaria e di
ricerca scientifica.
QUALI DATI VENGONO TRATTATI?
Nell’ambito del Progetto Pilota vengono trattati i seguenti dati:
1. Dati anagrafici e di contatto del lavoratore (cognome, nome, codice fisca le, data di nascita, sede di
lavoro, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica);
2. Esiti dei test di ricerca di RNA virale tramite tampone naso-faringeo;
3. Esiti della ricerca di anticorpi IgM/IgG tramite prelievo di sangue venoso o su sangue capillare, effettuati
dal Medico Competente (o sotto la sua supervisione);
4. Risultati del questionario volto a misurare il rischio collegato alla tipologia ed al n umero di contatti medio
giornaliero negli ambienti di lavoro;
5. Eventuali patologie croniche significative per la stratificazione del rischio co me indicato dall’Istituto
Superiore di Sanità;
6. Eventuale stato di isolamento domiciliare fiduciario o di quarantena.
Si precisa che i dati di cui ai punti 2-3-5-6 sono già trattati dal Sistema Sa nitario Regionale per le esigenze
necessarie per la gestione dell’emergenza sanitaria, con strumenti elettron ici collegati a reti telematiche. Ad
integrazione dei soggetti autorizzati del Sistema Sanitario Regionale (o con questo accreditati), i dati di cui ai
punti 2-4-5-6 saranno accessibili al Medico Competente dell’azienda di app artenenza del lavoratore, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008.
QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE?
I requisiti imprescindibili per partecipare al Progetto Pilota sono i seguenti:
a. possesso dei requisiti definiti dal Governo per poter continuare ad o perare durante lo svolgimento del
Progetto Pilota;
b. sede legale e/o sede dell’unità produttiva/reparto/stabilimento all’interno della Regione del Veneto;
c. accettazione del presente regolamento.
Le candidature pervenute entro i termini (30 aprile 2020) saranno valutate al fine di individuare un campione
di aziende rappresentativo del tessuto produttivo della Regione del Veneto , nonché dei singoli ambiti
territoriali.

ALLEGATO B
Proposta n. 804 / 2020
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QUALI SONO I TEST DI SCREENING CONSIGLIATI?
Con specifico riferimento all’effettuazione dei test di screening sui lavoratori delle aziende coinvolte nel
“Progetto Pilota”, si ritiene opportuno fornire ai rispettivi Medici Competenti le seguenti indicazioni operative
preliminari in merito alla gerarchia tra diversi test disponibili, formulate anche in c onsiderazione della loro
validità e disponibilità, ferma restando la facoltà di rimodulare la sequenza e/o per iodicità dei successivi
controlli a distanza di tempo in base alle risorse disponibili:
1. tampone naso-faringeo associato a test sierologico quali-quantitativo;
2. in alternativa, in caso di indisponibilità di tamponi naso-faringei, test sierologico quali-quantitativo;
3. in alternativa, test sierologico qualitativo (rapido), a condizione che in caso di riscontro di IgM+ e/o
IgG+ si proceda con test sierologico quali-quantitativo e/o tampone naso-faringeo.
Nell’ambito del Progetto Pilota, configurandosi i lavoratori quale popolazione target sentinella da sottoporre a
test di screening, si ritiene appropriato in questa fase adottare la soluzione di cui al punto 3.
La matrice di seguito riporta i passaggi di stato rispetto all’esito del test es eguito, tenendo conto dello stato
attuale. La prima colonna riporta in ogni riga i possibili stati attuali del lavora tore (con il relativo codice
numerico che identifica lo stato). Il valore numerico nelle celle riporta lo stato del lav oratore a partire dallo
stato attuale (valore riga), in base all’esito del test eseguito (valore colonna).
Esempi:
– un lavoratore in stato 1.Suscettibile (riga 1) se esegue un test quali-quantitativo con esito IgM-, IgG+
passerà allo stato 8. Immunizzato
– un lavoratore in stato 2.Possibile Infettato (riga 2) se esegue un tampone con esito P (positivo) passerà
allo stato 4.Infettato
Matrice Stati-Eventi – in rosso le celle con transazioni non consigliate
Tale matrice, che illustra un protocollo di biosorveglianza dei casi di COVID-19 , è basata sulle attuali
conoscenze della biologia di SARS-CoV-2, della fisiopatologia ed epidemiolog ia della sindrome COVID-19 e
predisposta sui dati di sensibilità/specificità finora pubblicati relativamente a i metodi utilizzati per la diagnosi
ALLEGATO B
Proposta n. 804 / 2020
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diretta (test al tampone per la ricerca del virus) e diagnosi indiretta di infezione ( risposta immunitaria al virus
basata su anticorpi sierici). Dal momento che dette conoscenze sono in co ntinuo aggiornamento è possibile
che alcune delle attuali raccomandazioni possano subire delle modifiche pe r essere meglio adattate alle
nuove acquisizioni scientifiche. Di seguito alcuni principi che si ritiene di so ttolineare relativamente al
protocollo per lo screening dei lavoratori.
1. Alta specificità ma variabile sensibilità del test al tampone. Questo, pur essendo il “gold standard”
per la diagnosi diretta, risente di limitazioni legate al prelievo, trasporto, c onservazione, estrazione
del campione e di altre caratteristiche oggettive i.e. costo, complessità di indag ine, lunghi tempi di
refertazione, sensibilità in funzione del numero di geni bersaglio di amplific azione (1, 2 o 3 geni) e
stretta dipendenza dalla fase temporale dell’infezione.
2. Scarsa affidabilità dei test sierologici rapidi (specie per le IgM) date le bass e prestazioni analitiche
relative a sensibilità, specificità e riproducibilità dei lotti di diversa origine. Ques ti test sono utilizzabili
in alcune condizioni di urgenza ma non raccomandabili né per studi di p revalenza né come presidio
diagnostico per lo screening. Vista però a loro diffusione e accessibilità al pu bblico e alle direzioni
delle industrie che già li stanno utilizzando proprio come test di screening alla riap ertura delle attività,
verranno tenuti in considerazione in caso di riscontro positivo, condizione in cui si effettuerà test
sierologico quantitativo ad alta sensibilità e specificità e tampone.
3. Esiste ormai una chiara evidenza scientifica, supportata da studi clinic i, che gli anticorpi specifici
rilevati dai test sierologici quantitativi (sensibilità e specificità superiori al 90% e 95% rispettivamente)
rispecchiano anticorpi che si formano quando l’infezione si sta risolvendo e sono un segno di
immunizzazione naturale attiva. Per tale ragione questi anticorpi, presenti nel plasma di soggetti
guariti dall’infezione, vengono anche impiegati in protocolli di immunoterapia passiva per trattare
pazienti con COVID-19. La maggior parte degli anticorpi rivelati dai test sie rologici quantitativi sono
anticorpi neutralizzanti in quanto diretti contro la proteina di superficie del virus (a nticorpi anti-S) che
legandosi al recettore ACE2 è momento essenziale per dare inizio all’infezio ne. Essi quindi si ritiene
svolgano un ruolo protettivo impedendo l’accesso del virus all’interno della ce llula. Va però tenuto
presente che ancora non si conosce quale sia la soglia o concentrazione de gli anticorpi
neutralizzanti in grado di conferire una protezione in vivo, quanto sia la dura ta di questa protezione
(alcuni studi parlano di una persistenza di anticorpi neutralizzanti per un a nno), e quanto l’attività
neutralizzante possa riguardare anche eventuali varianti virali. Per que sto, con riferimento ai soggetti
sieropositivi, ci si è attenuti alla definizione di soggetti “immunizzati“, in quanto capaci di montare una
risposta immuno-specifica contro il virus.

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